Il brevetto è il punto di collegamento tra il mondo dell’arte e dell’industria perché è un documento/attestato che garantisce la proprietà e il diritto esclusivo di sfruttamento di una invenzione, oppure l’uso di un marchio industriale per un periodo ben determinato.

Il riconoscimento di questo diritto consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza autorizzazione.

Il brevetto, oltre gli oggetti classici, tutela anche:

  • i modelli d’utilità;
  • le varietà vegetali;
  • i software;
  • le topografie di prodotti;
  • i semiconduttori;
  • la presentazione di informazioni;
  • i metodi commerciali.

L’oggetto da brevettare deve avere alcune caratteristiche ben precise come:

  • essere nuovo;
  • frutto di un’attività inventiva;
  • volto all’industria;
  • conforme alle leggi civile e morali;
  • e avere una sufficiente descrizione.

Per quanto riguarda le invenzioni fanno eccezione:

  • le scoperte;
  • le teorie scientifiche;
  • i metodi matematici piani;
  • i principi e i metodi per attività intellettuali;
  • i giochi o le attività commerciali e i programmi per gli elaboratori.

Tipi di brevetto

Ne esistono di due tipi, uno per invenzione e l’altro per modello di utilità.

All’atto del deposito si può presentare contemporaneamente la domanda di brevetto per invenzione e modello di utilità; a questo punto sarà l’Ufficio che provvederà a valutare se la domanda è concedibile come invenzione o come modello di utilità.

Brevetto per invenzione

Questo documento comprende le invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale e che rappresentano una soluzione nuova e originale ad un problema tecnico. Possono essere tutelati con il brevetto per invenzione industriale:

  • prodotti;
  • metodi di produzione di beni e procedimenti industriali.

È stato esteso al campo della proprietà intellettuale, al diritto d’autore e ai marchi.

Nel settore chimico-farmaceutico si brevetta il nuovo uso di una sostanza (o composizione di sostanze) già note in funzione di una diversa utilizzazione.

Dalla data di deposito ha validità e durata di 20 anni nel territorio italiano.

Al termine della durata non è possibile rinnovarlo.

Brevetto per modello di utilità

Il brevetto per modello di utilità riguarda le nuove configurazioni di oggetti di uso che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione e impiego rispetto a quanto già noto in genere per:

  • gli strumenti;
  • le macchine o parti di esse;

Non rientrano come modelli di utilità:

  • i processi industriali;
  • i metodi in generale;
  • le invenzioni chimiche;
  • le biotecnologiche ed elettroniche.

Dalla data di deposito ha validità e durata di 10 anni nel territorio italiano.

Al termine della durata non è possibile rinnovarlo.

Cosa non è brevettabile

Abbiamo accennato prima cosa non è possibile brevettare, ora approfondiamo l’ argomento.

Non possono costituire oggetto di brevetto per invenzione / modello di utilità:

  • le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori (software) in quanto tali;
  • le presentazioni di informazioni;
  • i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l’attuazione di tali metodi);
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse;
  • le varietà vegetali iscritte nell’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
  • le creazioni estetiche;
  • le invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali.

Diritti di chi brevetta

Al momento della pubblicazione della domanda, circa 18 mesi dopo il primo deposito, il pubblico viene a conoscenza della particolare invenzione, e del modo di implementarla perché viene presentata la seguente documentazione divulgativa:

  • descrizione dell’oggetto;
  • il titolo;
  • un riassunto;
  • disegni dello stesso.

I diritti possono essere ceduti a terzi e il loro cedimento viene giustificato dal fatto che, grazie ai diritti di sfruttamento economico esclusivo, viene stimolata la produzione di nuove invenzioni, che diventeranno poi di pubblico dominio allo scadere del brevetto.

La rivendicazione dei diritti può dare luogo a vere e proprie battaglie legali e nel caso esistano queste controversie la validità di un brevetto viene nuovamente valutata da un giudice o da un perito tecnico nominato dall’autorità giudiziaria.

Nel caso di mancanza di fondi da parte dell’inventore cederne i diritti di sfruttamento gli porta comunque un guadagno.

Il titolare proprietario del brevetto ottiene il monopolio del relativo mercato se non ci sono brevetti di terzi.

Anziché procedere alla cessione totale del brevetto, l’inventore può stabilire licenze per qualcun altro, per permettere la produzione o la copia di opere, invenzioni, progetti limitando la competizione e impedire il trasferimento della tecnologia.

Requisiti per richiedere il brevetto

Le caratteristiche che lo rendono idoneo al brevetto sono:

  1. nuovo;
  2. attività inventiva;
  3. industrialità.

1. NUOVO

L’oggetto non deve essere stato prodotto o accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito di richiesta del brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

2. ATTIVITÀ INVENTIVA

Per una persona esperta del ramo deve risultare in modo evidente la sua originalità.

Questo requisito assicura che i brevetti siano concessi solo a risultati derivanti da un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona abile nel settore tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste.

3. INDUSTRIALITÀ

L’oggetto deve essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Domanda di brevetto

Per le domande di brevetto per invenzione industriale l’Ufficio europeo dei brevetti effettua la ricerca di anteriorità, redigendo un rapporto corredato da un’opinione di brevettabilità in merito ai suddetti requisiti.

L’esame di merito della domanda si basa sulle risultanze del rapporto di ricerca e sulle eventuali repliche (argomentazioni, emendamenti alle rivendicazioni) presentate successivamente dal richiedente.

Per le domande di modello di utilità l’UIBM effettua l’esame sulla base della documentazione presentata dal richiedente perché non è prevista la ricerca di anteriorità.

L’esaminatore, esperto del ramo, può contestare la presenza dei requisiti di novità e attività inventiva del trovato, se la sua mancanza risulti evidente o certa, alla stregua del notorio.

Depositare la domanda

La domanda di richiesta del brevetto può essere fatta su moduli cartacei, online o via posta, in ambo i casi devono essere indicati i seguenti dati:

  1. titolo;
  2. dati anagrafici del richiedente;
  3. dati anagrafici dell’inventore;
  4. domicilio elettivo.

Per quanto riguarda il deposito online bisogna accedere al potale della DGTPI-UIBM (Direzione Generale Tutela Proprietà Industriale e Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) presente all’interno del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).

Qualora si decida di depositare la domanda di persona in modo cartaceo questa andrà consegnata in una qualsiasi Camera di Commercio accompagnata dal modulo disponibile nella sezione Modulistica per il deposito cartaceo nel sito web dell’UIBM.

Se invece non ci si vuole recare presso una qualsiasi Camera di Commercio è possibile depositare la domanda via posta spedendola all’UIBM in via Molise 19 a Roma (CAP 00187).

Ora vediamo i dati da depositare che accompagnano la richiesta di brevetto.

1. TITOLO

Sul modulo si deve indicare in modo conciso e chiaro il carattere dell’invenzione e non sono ammessi termini di fantasia o in lingua diversa dall’italiano.

2. DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente deve indicare: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, nazionalità.

Può essere una persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana oppure straniera.

Nel caso ci fossero più richiedenti, le informazioni devono essere indicate per ogni richiedente.

3. DATI ANAGRAFICI DELL’INVENTORE

L’inventore può essere solo persona fisica e deve indicare: nome e cognome, nazionalità.

Nel caso ci fossero più inventori, le informazioni devono essere indicate per ogni inventore.

4. DOMICILIO ELETTIVO

Sulla domanda di brevetto il richiedente deve indicare un domicilio all’interno di uno stato membro dell’Unione Europea o comunque dello Spazio economico europeo.

Le partite IVA o i mandatari devono indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o analogo indirizzo di posta elettronica purché certifichi la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse.

Altre domande o eventuali priorità

Le domanda di invenzione o modello di utilità che non rivendicano una priorità devono essere accompagnate dai seguenti allegati in lingua italiana (se in lingua straniera si hanno due mesi per presentare la documentazione in italiano):

  • riassunto;
  • descrizione;
  • rivendicazioni;
  • lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a una precedente procura generale (nel caso sia stato nominato un rappresentante: mandatario abilitato o avvocato iscritto nel suo albo professionale).

Nel caso di rivendicazioni estere si deve presentare la documentazione tradotta in inglese per le sole domande di invenzione o contemporanee.

Solo in caso di domande di brevetto riguardanti una invenzione biotecnologica per la quale si richiede la protezione di sequenze nucleotidiche o amminoacidiche bisogna indicare la sequenza nucleotidica o amminoacidica nel formato elettronico previsto per le domande di brevetto europeo.

Non accettazione della domanda di brevetto

La domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità non è accettata nei seguenti caso:

  • richiedente non identificabile;
  • domicilio elettivo non valido;
  • mancanza documento di descrizione o disegni;
  • mancato pagamento dei diritti di deposito: alla domanda deve essere allegato il documento comprovante il pagamento dei diritti previsti per il deposito.

Brevetto estero

Il brevetto è un diritto territoriali e pertanto protegge la proprietà solo in quei Paesi e in quelle
Regioni in cui si riconosce la proprietà.

È possibile estendere la protezione della propria invenzione in altri Paesi dal proprio, mantenendo la stessa data di deposito.

La Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale riconosce un diritto di priorità di 12 mesi, a partire dalla prima domanda depositata, il giorno del deposito non è compreso nel termine.

Il diritto di priorità consente di regolare:

  • depositare in Italia una domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità rivendicante la priorità di una precedente domanda di invenzione o modello di utilità deposita all’estero (priorità estera) o in Italia (priorità interna);
  • estendere la propria invenzione all’estero depositando una domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità in un determinato Paese (o insieme di Paesi) aderenti all’Unione di Parigi che rivendichi la priorità del precedente deposito (in questo caso, la domanda di brevetto italiana).

Il diritto è conferito sia dal brevetto per invenzione che dal modello di utilità.

Il brevetto per modello di utilità può essere utilizzato anche per il successivo deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale, e viceversa.

Se entro l’anno la data di priorità non è rivendicata, quindi ad estendere la protezione all’estero, l’invenzione o il modello di utilità potranno replicati, utilizzati, importati o venduti da chiunque in quel territorio.

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